Nell’estate del 2017 gli investigatori di Compassion in World Farming si sono recati al confine tra Turchia e Bulgaria per documentare le condizioni degli animali in transito, trasportati fuori dai confini dell’Unione europea e hanno rilevato sofferenze devastanti. Con una petizione al presidente della Commissione europea Juncker e ai Commissari al Commercio Malmström e all’Agricoltura e Sviluppo rurale Hogan, Ciwf chiede di vietare le esportazioni di animali vivi fuori dall’Unione europea.
Ogni anno l’Unione europea “esporta” in Medio Oriente, Nord Africa e Turchia oltre due milioni di bovini e ovini. Gli animali, stipati in camion sovraffollati, sono trasportati via strada per lunghissimi viaggi diretti in Turchia o ai porti marittimi nel Sud Europa, dove vengono imbarcati e trasportati via mare in Medio Oriente e in Nord Africa. Qui spesso vengono macellati in maniera brutale.
L’indagine
Nell’Agosto 2017, gli investigatori di CIWF hanno trascorso 10 giorni al confine tra Turchia e Bulgaria, dove hanno documentato le condizioni degli animali in transito.
Hanno visto un numero altissimo di animali passare il confine. Con temperature bel al di sopra dei 30°, gli animali erano in cattivo stato di salute a causa delle condizioni sui camion, non igieniche e pericolose, della totale inosservanza della normativa e del disinteresse apatico dei soggetti preposti alla loro tutela. 500 pecore sono rimaste bloccate al confine per ben 4 giorni senza bere e senza mangiare.
Gli investigatori hanno fornito moltissime informazioni che CIWF ha provveduto ad inoltrare alle Autorità coinvolte.
Un viaggio estenuante
Prima di giungere al confine, i bovini e gli ovini avevano già patito lunghi viaggi, misurabili in giorni piuttosto che in ore.
Gli investigatori hanno visto camion dotati di più livelli, pieni di pecore e vacche, i cui soffitti erano talmente bassi che toccavano le groppe degli animali. Gli animali non solo dovevano mantenere una posizione chinata senza poter alzare la testa, ma erano scomodamente intrappolati, senza poter avere una visuale chiara e in difficoltà nel mantenere l’equilibrio.
A metà Agosto, nel Sud Europa, la temperature esterna era estremamente alta; all’interno dei camion – molti col sistema di aerazione rotto – la temperatura superava i 35°.
Spesso i sistemi di abbeveraggio non erano funzionanti – e, ove funzionanti, non erano fruibili da tutti gli animali a causa della difficoltà di movimento - e gli animali, nel caldo insopportabile, erano disidratati.
Gli animali rischiavano di ferirsi per diverse cause; potevano essere schiacciati o calpestati dai propri simili; potevano incastrarsi le zampe nei pericolosi spazi vuoti dei tramezzi dei camion; potevano procurarsi dei profondi tagli con i bordi taglienti presenti all’interno dei mezzi, cadendoci addosso o venendo spinti contro di essi.
Molti dei camion non avevano la paglia o altro materiale come lettiera e per questo gli animali erano costretti a stendersi sul pavimento del camion, ricoperto da un alto strato di urina e feci. E anche dove la lettiera era presente, era spesso scarsa, impregnata e sudicia.
A causa delle terribili condizioni che erano costretti a subire non era raro vedere alcuni animali sottopeso, altri che tossivano e mostravano i sintomi di lesioni e malattie. Su alcuni camion erano visibili animali morti e quelli ancora vivi non potevano aggirare i corpi in decomposizione dei loro conspecifici.
Una corsia veloce verso il nulla
Anche se al confine, al fine di velocizzare i tempi di viaggio, era presente una corsia preferenziale per animali vivi, non vi era alcun addetto e quindi risultava inutilizzabile. Questo portava i camion trasportanti animali vivi a convogliare sulla corsia per i controlli standard, prolungando i tempi dei viaggi.
Una volta raggiunto il confine, i documenti necessari per procedere erano spesso mancanti o incompleti, causando un ulteriore ritardo per gli animali all’interno dei mezzi.
In molti casi la struttura dei camion, la durata dei viaggi e le condizioni degli animali che sono stati visionati sono risultati contrari alla normativa europea in materia di protezione degli animali durante il trasporto e, nonostante fosse presente nella zona doganale un punto di controllo ufficiale, non è stata intrapresa alcuna azione sistematica al fine di ridurre la sofferenza degli animali in transito.
Dopo aver varcato il confine gli animali continueranno il loro viaggio, alcuni ancora per molti giorni.
Il valore dell’esportazione di animali vivi dall’UE vale 4 miliardi secondo Eurostat. Dal 2012, l’esportazione di bovini ed ovini verso paesi terzi come la Turchia, che hanno standard di benessere animale più bassi è aumentata del 50% dal 2012.
La scorsa settimana Eurogroup for Animals ha consegnato 1 milione di firme al Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis e grazie a questo il tema è stato inserito nell’agenda politica dell’Unione: sarà infatti creato un sottogruppo di lavoro dedicato ai trasporti nella piattaforma sul benessere animale dell'UE. Il sottogruppo avrà lo scopo di rivedere l’attuale sistema di regole che disciplinano il trasporto su animali vivi a lunga distanza.
Per mantenere viva l'attenzione sull'argomento e ribadire le richieste dei cittadini CIWF ha lanciato una nuova petizione internazionale per chiedere questa volta al presidente della Commissione europea Juncker e ai Commissari al Commercio Malmström e all’Agricoltura e Sviluppo rurale Hogan di vietare le esportazioni di animali vivi fuori dall’Unione europea.
Dichiara Annamaria Pisapia Direttrice di CIWF Italia Onlus: “Questo crudele commercio avviene in violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L’articolo 13 riconosce gli animali quali “esseri senzienti” e stabilisce che, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nel settore dell’agricoltura e del trasporto, la Commissione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. Certamente permettere l’esportazione di animali tramite viaggi a lunga distanza verso Paesi in cui essi, dopo sofferenze di giorni, potrebbero essere macellati con metodi estremamente brutali non tiene affatto conto del benessere degli animali. Si tratta di un commercio tanto barbaro quanto spietato, che deve essere proibito il prima possibile. Ogni animale che soffre le pene dell'inferno durante queste crudeli esportazioni è una vergogna per l'Europa e quindi per tutti noi. ”
Note
La sentenza della Corte di Giustizia e le pratiche di macellazione
L’Unione europea “esporta” in Medio Oriente, Nord Africa e Turchia oltre due milioni di bovini e ovini ogni anno. I viaggi a lunga durata e le pratiche di macellazione ammesse in questi luoghi infliggono immani sofferenze agli animali coinvolti. Le indagini nei macelli in Medio Oriente, Turchia e Nord Africa hanno svelato come gli animali vengano maneggiati brutalmente e crudelmente e macellati mentre sono ancora pienamente coscienti. Queste pratiche di macellazione infrangono le linee guida internazionali dell’OIE (Organizzazione mondiale per la Sanità Animale) relative al benessere degli animali durante l’abbattimento. Inoltre, molto spesso, i viaggi a lunga distanza violano una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La Corte ha infatti deliberato che la normativa europea sulla protezione degli animali durante il trasporto è vigente e deve essere rispettata anche quando un camion o una nave adibiti al trasporto di animali vivi escono dall’Unione europea. Ma questa sentenza è spesso ignorata dalla Commissione europea e dagli operatori commerciali.
Le violazioni della normativa europea
Le informazioni raccolte dai nostri investigatori mostrano molteplici violazioni del REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
Di seguito una serie di prescrizioni legali violate.
Si può sostenere che la maggior parte, anche se non la totalità, dei trasporti a lunga distanza di animali vivi infrangono il Regolamento (CE) N. 1/2005. L’articolo 3, “Condizioni generali per il trasporto di animali”, nel Capo I di tale regolamento, statuisce che “Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. Nell’Allegato I, Capo I, Sezione I è presente una statuizione ancora più ampia “Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”. CIWF reputa che non sia possibile trasportare animali vivi per tali distanze e con queste durate di ore e giorni, senza che sia preventivabile un’alta probabilità di lesioni e sofferenze. Il trasporto di animali vivi sia crudele e non necessario, soprattutto perché è possibile un’alternativa: trasportare carne congelata in furgoni e camion refrigerati.
Durata del viaggio
Capo I, Articolo 3:
(a) Sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
Soffitti bassi
Capo I, Articolo 3:
<p<(g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente considerati la loro taglia e il viaggio previsto;
Allegato I, Capo II, Sezione 1.2:
Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.
Alte temperature
· Allegato I, Capo II, Sezione 1.1:
I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:
b) proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse;
· Allegato I, Capo VI, Sezione 3.1:
I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.
Sistemi di abbeveraggio rotti o impossibilità di fruirne
· Allegato I, Capo IV, Articolo 4:
Il sistema di abbeveraggio dev'essere in grado di fornire continuativamente acqua dolce in ciascuno spazio riservato agli animali e devono essere disponibili abbeveratoi sufficienti ad assicurare che tutti gli animali abbiano un accesso agevole e costante all'acqua dolce. Dev'essere disponibile un sistema alternativo di pompaggio per assicurare l'erogazione d'acqua in caso di guasto del sistema primario.
Aperture pericolose e bordi taglienti sui camion
Capo I, articolo 3:
(c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;
Allegato I, Capo I, Sezione 1:
Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
Mancanza di lettiere o lettiere sudicie
Allegato I, Capo VI, Sezione 1.2:
Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni
Sottopeso, con la tosse, malati e deboli
Capo I, Articolo 3:
b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate.
Allegato I, Capo I, Sezione 1:
Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
Allegato I, capo I, sezione 4:
Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
Animali morti sui camion
Capo I, Articolo 3:
b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;
f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente preservate.
Allegato I, Capo I, Sezione 1:
Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.
Allegato I, Capo I, Sezione 4:
Allorché si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d'emergenza o abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili.
Corsia preferenziale chiusa
Capo I, Articolo 3:
(a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
Capo III, Articolo 22:
1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.
Documenti mancanti/incompleti
Capo I, Articolo 3:
(a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;
Capo II, Articolo 4:
2. Il trasportatore esibisce la documentazione di cui al paragrafo 1 all'autorità competente su richiesta della stessa.